Amici dell'emissario - Capistrello

  • Home
  • Associazione amici dell'emissario

Associazione amici dell'emissario

L’associazione “Amici dell’Emissario” si costituisce all’indomani dell’importante risultato ottenuto all’ottava edizione de “I Luoghi del Cuore” FAI nel 2016, grazie all’impegno e alla caparbietà di tanti cittadini la cui passione ha saputo mobilitare un intero territorio nel raggiungimento di questo grande obiettivo.

Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano - in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha consentito che l’Emissario di Claudio/Torlonia, il cui sbocco è situato nella parte bassa del borgo antico di Capistrello (AQ), sul fiume Liri, si posizionasse al 70° posto nella classifica nazionale e al 2° in quella regionale.

Gli Amici dell’Emissario, uniti dal sentimento dell’amicizia e dal comune interesse per la salvaguardia del proprio territorio, ognuno con una competenza specifica, hanno dato vita ad una  squadra di lavoro aperta all’apporto di chiunque abbia il desiderio di mettere le proprie competenze e professionalità, ma soprattutto il proprio tempo, a disposizione  del comune obiettivo di tutela dei nostri tesori.

Gli scopi dell’associazione sono chiaramente indicati nello statuto e riguardano il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio artistico, archeologico, storico e culturale in genere, con particolare riguardo al territorio di appartenenza e all’opera dell’Emissario Claudio/ Torlonia.

L’azione degli Amici dell’Emissario si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, sulla necessità di intervenire per conservare e restaurare l’arco monumentale dell’emissario Claudio prima che sia troppo tardi. In tal senso, il riconoscimento del FAI, rappresenta un’ulteriore spinta in tale direzione.

Statuto dell'Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE DENOMINATA “AMICI DELL’EMISSARIO ETS - ODV”

* * * * * * *

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, a norma del Titolo I, Capitolo II, artt. 36 e ss. del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche nonché dal presente Statuto, l’ETS – ODV denominata “Amici dell’Emissario” (d’ora in poi definita “Associazione”) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L’Associazione ha sede in Capistrello (AQ), 67053, Via Filettino 33A, presso ex scuola materna comunale .

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta; il trasferimento di sede potrà avvenire con semplice delibera dell’Organo di amministrazione.

Potranno, se necessario, essere adottate le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

 

 

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà; è una libera associazione di fatto e apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione persegue in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (rif. Art. 5 lettera f D. Lgs. 117/2017) in particolare si propone di:

  • operare per il recupero, la tutela, la conservazione, la promozione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, archeologico, storico, ambientale, solidale e culturale in genere, con particolare riguardo al territorio di appartenenza e all’opera dell’Emissario di Claudio-Torlonia;

  • promuovere e diffondere e ampliare la conoscenza e la cultura archeologica, artistica, sociale, letteraria, ambientale e musicale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

  • promuovere lo scambio di reciproche esperienze e idee attraverso la promozione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi istituzionali;

  • diffondere la cultura del volontariato;

  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo del volontariato e nel campo ambientale affinché sappiano trasmettere l'amore per l’archeologia, l’ambiente, la storia e il concetto di rispetto come un bene per la persona ed un valore sociale;

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

  • valorizzare le risorse archeologiche, ambientali, umane, storiche ed artistiche del proprio territorio;

  • promuovere attività dedicate al tempo libero ed all’intrattenimento occasionale ed itinerante;

  • la promozione di pubblicazioni su siti internet;

  • la promozione delle attività culturali, turistiche e sportive al fine di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali;

  • promuovere lo scambio di reciproche esperienze e idee attraverso la promozione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi istituzionali.

 

L'attività dell’associazione è svolta prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017 e s.m.i.

 

Art. 3 – Attività

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, campi lavoro, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni;

  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per accompagnatori, educatori, insegnanti, operatori sociali e volontari;

  • attività sociali a favore di bambini, giovani e anziani in relazione a mobilità, comunicazione, inclusione sociale e culturale, equità, pari opportunità;

  • corsi, campi, percorsi, eventi ed attività di educazione e valorizzazione archeologica, storica, ambientale e culturale;

  • organizzazione e partecipazione a corsi e seminari di enti o istituzioni nazionali ed internazionali;

  • elaborazione e realizzazione di progetti, anche a livello internazionale, di tutela dei beni archeologici, storici, ambientali e culturali;

  • elaborazione e realizzazione di progetti di Cooperazione Internazionale che utilizzino il turismo responsabile come strumento di creazione e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

 

 

 

Art. 4 - Soci

Possono essere Soci dell’Associazione:

  • le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

  • organizzazioni di volontariato;

  • altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

I Soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie nel rispetto di quanto indicato al 1° comma:

  • Soci Fondatori: le persone fisiche o enti che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell’Organo di Amministrazione saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

  • Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Organo di Amministrazione;

  • Soci Sostenitori: cioè coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

  • Soci Onorari o Benemeriti: cioè quelle persone nominate tali dall’Organo di amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione; tali soci potranno partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.

 

L’Organo di Amministrazione decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, su richiesta dell’aspirante socio. La deliberazione è comunicata all’associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all’interessato.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:

  • dimissioni volontarie,

  • espulsione

  • decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dall’Organo di amministrazione. L’espulsione è prevista quando il Socio:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti:

  • si renda moroso;

  • ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.

L’espulsione è deliberata dall’organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri espressa con voto segreto, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

 

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

  1. essere informati sulle attività dell'Associazione;

  2. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  3. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  4. esaminare, su richiesta scritta, i libri sociali;

  5. godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  1. osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti;

  2. rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;

  3. corrispondere le quote associative nei termini e modi stabiliti dall’Organo di amministrazione, tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

  4. Comunicare eventuali cambiamenti relativi a recapiti dichiarati (domicilio, telefono, e-mail)

 

Art. 7 – Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • quote degli associati;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • raccolte fondi;

  • entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Le quote degli associati sono stabilite ordinariamente dall’Organo di amministrazione e, in via straordinaria, dall'Assemblea.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Organo di amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’Organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art 13 del Dlg. 117/2017 e s.m.i. e da presentarsi in Assemblea .

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

 

 

Art.8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;

  • l’Organo di amministrazione;

  • l’Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano tre anni ed è ammessa la rieleggibilità.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta il momento fondamentale di confronto e di partecipazione fra i soci atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione stessa, essa può essere Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione; ogni socio, ad esclusione dei soci minorenni, ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il pagamento delle quote associative e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea dei Soci viene convocata per iscritto dal Presidente, almeno una volta l'anno in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dall’Organo di amministrazione o da almeno un decimo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative; non sono ammesse deleghe.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione mediante sms, e-mail e pubblicazione sul sito istituzionale (web e/o facebook). L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nell’ambito del territorio comunale ove è fissata la sede.

I compiti dell'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria sono quelli elencati nel successivo articolo 10.

 

Art. 10 - Compiti dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea ordinaria:

  • è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante;

  • è validamente costituita in prima convocazione l’assemblea ordinaria se è presente la maggioranza dei Soci (50% più uno);

  • in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti;

  • delibera validamente con la maggioranza dei presenti (50% più uno);

  • le votazioni sono di norma e sono espresse in modo palese per alzata di mano o, su indicazione dell’Assemblea stessa, per appello nominale o con voto segreto;

  • le votazioni riguardanti le persone e la qualità delle stesse che dovranno essere espresse sempre con voto segreto;

  • Essa ha il compito di:

  1. Approvare il bilancio;

  2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

 

  1. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  2. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

  3. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

  4. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  5. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

ART. 11- Compiti dell’Assemblea Straordinaria

 

L'Assemblea straordinaria:

  1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione;

  2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

Essa:

  • è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante;

  • è validamente costituita in prima convocazione l’assemblea ordinaria se è presente la maggioranza dei Soci (50% più uno);

  • in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti;

  • per modificare lo Statuto delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti (50% più uno);

  • per la trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera validamente con almeno i voti favorevoli dei 2/3 dei presenti.

 

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 (dieci) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

 

Art. 12 – L’Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è Eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni; è composto da un numero di membri compreso tra 3 (minimo) e 9 (massimo), eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri componenti.

Gli amministratori sono rielegibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei soci; in questo caso rimarranno in carica fino all’elezione del nuovo Organo di amministrazione esclusivamente per procedere alla convocazione di una nuova assemblea.

In caso di dimissioni e/o decadenza di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. Si decade dall’appartenenza all’Organo di amministrazione dopo tre assenze consecutive non giustificate.

L’Organo di amministrazione è formato da:

  • Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea

  • Vice-Presidente,

  • Segretario,

  • Consiglieri (massimo sei persone)

L’Organo di amministrazione, presieduto dal Presidente, individua al suo interno le figure di rappresentanza e le loro mansioni fra le quali quella del Tesoriere.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri.

 

Art. 13 - Compiti dell’Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare ed approvare il bilancio consuntivo che deve contenere le macro voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare ed approvare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in macro voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.

L’Organo di amministrazione è l’organo esecutivo dell’associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il Presidente;

  • da almeno 2/3 dei componenti, su richiesta motivata.

La convocazione deve essere effettuata tramite e-mail e/o sms almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione da parte del Presidente; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo di riunione. Le riunioni dell’organo di amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza (50% più uno) dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. Il verbale viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

L’organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.



Art. 14 – Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l’Organo di amministrazione e l'Assemblea Ordinaria dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell’Organo di amministrazione

In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

 

 

Art. 15 - Vice-Presidente

Nei casi di assenza del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce in tutto e per tutto.

 

 

Art. 16 - Segretario

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dell’Organo di amministrazione sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

I verbali di cui sopra vengono conservati dal Segretario ed ogni Socio ha il diritto di consultarli e di estrarne copia.

Ha il compito, inoltre, di mantenere la corrispondenza dell’Associazione.

 

ART.17 –Collegio dei Probiviri

 

L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere:

  • un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

Art. 18 – Organo di controllo (qualora previsto)

 

L’organo di controllo, monocratico o collegiale, deve essere nominato dall’Assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i..

La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

 

Art. 19– Revisione legale dei conti (qualora previsto)

 

L’organo di Revisione legale dei conti, monocratico o collegiale, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i..

L’organo di revisione è nominato dall’assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

L’organo di revisione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

* * * * * * *

Capistrello lì 09/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Alfonsi Antonio, Fantozzi Quirino

Alfonsi Fernando, Fracassi Angelo

Alfonsi Miloro, Fracassi Maria Rita

Ciciotti Luca, Guidoni Mario

Di Battista Alfio, Palleschi Mery

Di Domenico Giuseppina, Persia Enzo

Fantozzi Loreto, Stati Enzo

 

Contattaci / Contact Us
Inviaci un messaggio per suggerimenti, richieste, segnalazioni, iniziative... / Send as a message for suggestions, requests, advisories, intiatives, etc...